Ciao, buonasera.
Il comportamento del tuo fotografo non è certo la quintessenza della professionalità, tuttavia, dal punto di vista giuridico si è comportato secondo norma di legge.
Partendo dal fatto che i file digitali sono assimilati ai negativi fisici, ne segue che:
1) E' corretto che gli originali vengano custoditi presso lo studio del fotografo, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy (non puo' avvenire pubblicazione senza assenso).
2) E' corretto che il committente non pretenda la consegna incondizionata di tali originali, ma la richieda a fronte di un giusto compenso.
3) E' corretto che il fotografo non consegni gli originali "di default", ma dia la possibilita' di riscattare la quota di "proprieta'" del committente.
4) Conseguentemente, sono invece sbagliate le posizioni sia del committente che pretende la consegna su sola richiesta, come anche del fotografo che si rifiuti, ad ogni costo, di consegnarli.
Queste indicazioni valgono IN ASSENZA di ACCORDI espliciti sulla disponibilita' degli originali. Se esistono scritture di accordi interpersonali, valgono tali accordi.
Esiste una sentenza della Corte di Cassazione che si e' pronunciata in tal senso, con sentenza del 28/6/1980 n. 4094: la proprieta' dei negativi di ritratto e di cerimonie come matrimonio e simili e' del fotografo, e non del committente.
Suprema corte di Cassazione civile, sez I, 28/06/1980 n. 4094, reperibile - fra gli altri - in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6. Foro it. 1980, I, 2121, Giust. civ. 1980, I, 2101, che recita: "Nell'ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall'art. 98, I. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall'art. 88 comma 3 di detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente. Nell'ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprieta' del negativo e non e' tenuto a consegnarlo al committente."
Tuttavia, dato che il committente (o comunque le persone ritratte) conserva la facolta' di usare tali immagini (come determinato dall' art. 96 legge 633/41), ecco che esiste anche in capo a loro - cioe' al committente del ritratto - un diritto a usare tali originali.
Questo significa che gli originali del servizio ( ritratto, foto tessera, book, matrimonio, ecc ecc ) - in assenza di patti scritti - restano correttamente al fotografo (vedi sopra), il quale, tuttavia, su richiesta e dietro pagamento deve consegnare gli originali al committente che li voglia riscattare.
Dal canto suo, il committente NON ha titolo per pretendere tali originali (o i files) senza pagare un apposito e congruo compenso.
Saluti
Vincenzo
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